MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA Versione 1 del 30/07/2024, Prima emissione Approvata dal Consiglio dire...
Versione 1 del 30/07/2024, Prima emissione Approvata dal Consiglio direttivo nella riunione del 23/07/2024
Con la c.d. “Riforma dello Sport” il Legislatore si è attivato con l’obiettivo di promuovere
ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela
dei minori e il contrasto alla violenza di genere. In particolare l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021
(“Decreto dello sport”) ha inteso promuovere un più elevato livello di sensibilità e impegno ai
fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della
tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di violenza di genere o per ragioni di etnia,
religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e, in genere, a ogni
forma di discriminazione.
La prima fase ha visto l’intervento degli Enti Affilianti chiamati a emanare apposite “linee
guida” in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza. La FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA – FCI - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le proprie
LINEE GUIDA, con validità quadriennale.
Nella seconda fase, viceversa, sono chiamate a intervenire tutte le società sportive e le
associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche (di seguito, “affiliati”), in
relazione alle quali è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di “modelli organizzativi” e “codici di
condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia,
religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.
In particolare, è previsto che ciascun affiliato debba adottare un proprio “modello
organizzativo” e il connesso “codice di condotta”, tenuto conto degli indirizzi forniti dalle linee
guida emanate dal proprio ente di affiliazione di riferimento, e in ogni caso entro 12 mesi
dall’emanazione di queste ultime.
L’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 chiarisce, al comma 4, che laddove l’affiliato già disponga di un
modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il c.d. “Modello 231”) dovrà integrarne il
contenuto con riguardo ai fini di tutela dei minori e di prevenzione delle discriminazioni nel
contesto sportivo.
Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:
- l’obbligo degli Enti Affilianti di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari
per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari
Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa
di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo
sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad
esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);
- con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed
associazioni sportive - degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre
introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei
Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle
procedure disciplinari adottate dagli Enti Affilianti.
- la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affilianti e le società ed associazioni sportive
di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.
In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che
dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e
Gestione (MOG) nonchè Codici di Condotta (CC) , da predisporre sulla base delle Linee
Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affilianti.
Gli enti affilianti, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di
safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull’adozione da parte delle affiliate dei
modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida
e sul loro rispetto.
1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE DELLA F.C.I.
Con la medesima delibera con cui sono state approvate le Linee Guida Il Consiglio Federale
FCI, ha altresì approvato il Regolamento (All. A) che disciplina gli strumenti per la prevenzione
e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni
di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le
ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione
Ciclistica Italiana, il Safeguarding Office FCI.
Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai
diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un’ampia
tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni
ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status
sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.
In particolare, il Safeguarding Office:
i. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive
affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta,
nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati,
segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società
sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i
provvedimenti di competenza;
ii. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
iii. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
iv. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione
Ciclistica Italiana all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
v.fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
vi. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra
cui un Presidente e n. 2 Componenti.
Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile al seguente indirizzo
safeguardingofficefci@federcislismo.it
2.0 DESCRIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’associazione, in particolare, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
● l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche,
agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, paralimpici secondo le norme deliberate
dagli Organi Federali competenti;
● la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti giovanili, paralimpici, amatoriali
e dilettantistiche per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali, in base ai regolamenti specifici;
● la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
3.0 IL MOGC
3.1 Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 - Art. 16
- Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e
dei minori
- Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- I seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale ( Prostituzione minorile),
600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico)
600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza
sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-
quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies
(adescamento di minorenni) del codice penale.
- Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
- Le Linee Guida FCI
- Le ulteriori disposizioni emanate dall’Ente di affiliazione
Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina
sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.
3.2 Adozione ed approvazione del MOGC
Sulla base dei predetti documenti viene redatto dalla A.S.D. Società Ciclistica Fontanafredda
(nel seguito il “ Associazione”) il proprio Modello Organizzativo e di controllo dell’attività sportiva
(MOGC).
Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida
FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle
raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Il MOGC deve essere approvato dal Consiglio Direttivo
3.3 Obbiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOGC
Attraverso l’adozione del MOGC l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o
discriminazione;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto
dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché
valorizzino le diversità;
c) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e
tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding,
anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di
Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di
tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione del Sodalizio e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FCI nell’ambito
delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.
Al fine di dare attuazione alle predette finalità l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle
norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.
3.4 Ambito di applicazione – Destinatari del MOGC
Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività del la
Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. L’ambito di applicazione del
MOGC comprende oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il
conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Associazione, e, pertanto, CHIUNQUE
PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL’ATTIVITÀ DEL LA ASSOCIAZIONE
nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i
dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.
3.5 Diffusione del MOGC
L' Associazione si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente
documento e del Codice di condotta (All. 1) tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari
che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di
ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in
ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito della Associazione, o sulle proprie
pagine social, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Office
della FCI all’indirizzo safeguardingofficefci@federcislismo.it
Il presente documento unitamente al codice di condotta ( All. 1) deve essere consegnato a tutti i
collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il
rapporto con l'Associazione
3.6 Definizione della responsabilità
Il MOGC un “atto di emanazione dell’organo dirigente”; è, pertanto, rimessa al CONSIGLIO
DIRETTIVO la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera, unitamente
al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOGC a cui è allegato ( All.1). E’ altresì
responsabilità del Consiglio direttivo di integrarlo e/o aggiornarlo a seguito di mutamenti
dell’organizzazione o normativi, delle direttive della FCI o delle indicazione del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni ( DUTY OFFICER) di cui al successivo paragrafo cui è
attribuita anche la responsabilità della verifica del funzionamento del MOGC.
4.0 IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONE
La riforma dello sport (art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, commi 1 e 2) ha introdotto un nuovo importante
ruolo: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ( nel seguito per brevità
“Responsabile”). Trattasi dunque di una posizione a garanzia della vita all’interno della
Associazione sportiva perché deve prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e
discriminazione sui tesserati e garantire la protezione e l’integrità fisica ai sensi dell’art. 33, co. 6,
d.lgs. 36/21.
Pertanto, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli
associati/tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi,
anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI sia in sede di prima nomina che ad
ogni rinnovo di affiliazione nonché in caso di revoca e sostituzione, inserendola nel sistema
gestionale federale ksport, nell’apposita sezione, secondo le procedure ivi previste.
Ruolo e responsabilità
Il ruolo del Responsabile è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso
gli associati/tesserati, in particolar modo i minori, e di proteggere la loro integrità psichica e fisica.
Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento del MOGC e del codice di
condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di
safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.
Nello specifico il Responsabile è chiamato a:
• Vigilare sull’effettività del MOGC attuando le procedure di controllo previste e promuovendone la
corretta applicazione;
• Verificare l’efficacia del MOGC nel prevenire i comportamenti illeciti;
• Valutare annualmente l’adeguatezza del MOGC e del codice di condotta eventualmente
sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità
riscontrate;
• formulare all’organo amministrativo della Associazione le proposte di aggiornamento del MOGC del
Codice di condotta;
• Assicurare l’attuazione degli interventi di controllo programmati;
• Segnalare agli organi competenti la notizia di violazione del MOGC;
• Gestire le procedure di segnalazione;
• Segnalare ai Safeguarding Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire a tale organo ogni
informazione o documentazione richiesta garantendo il recepimento e l’attuazione delle relative
raccomandazioni;
• Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dalla Associazione, eventualmente sviluppando
e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
• adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare
nell’ambito della Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa
di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna
• Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati ( Reg. EU
2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
Requisiti
Secondo quanto indicato nei Principi e nelle linee guida federali, il Responsabile deve essere:
• autonomo e indipendente, anche rispetto all’organizzazione sociale;
• preparato, e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico (pur
non richiedendo la normativa requisiti professionali particolari)
• adeguatamente formato e costantemente aggiornato;
• sufficientemente presente nel corso degli allenamenti e delle manifestazioni sportive;
• empatico, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo con allenatori,
istruttori e (soprattutto) ragazzi, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa
vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare
comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;
• dotato di capacità organizzative: dovrà essere capace di monitorare l’applicazione dei meccanismi
previsti nel MOG e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica
delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative.
Il responsabile dovrà possedere i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis
(prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale
pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi
discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) ,
609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione
di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
- preferibilmente aver seguito corsi di aggiornamento e/o formazione, ovvero essere in possesso di
titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- soggetto di comprovata moralità.
La nomina del Responsabile
Il responsabile sarà nominato dal Consiglio Direttivo
La responsabilità
La natura della responsabilità dipende dalla tipologia di illecito commesso o non impedito.
Può derivare per esempio dal non avere vigilato sufficientemente per impedire un illecito. Se l’abuso
non impedito ha rilevanza meramente sportiva, anche la responsabilità ha rilevo esclusivamente
sportivo, in tal caso alla responsabilità del soggetto nominato può affiancarsi la responsabilità
oggettiva della Associazione
Qualora l’illecito costituisca una fattispecie di reato, il Responsabile andrà incontro a responsabilità
penale ex art. 40, secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo. In quest’ultima ipotesi può affiancarsi un obbligo risarcitorio e una
responsabilità per culpa in eligendo a carico della Associazione
Durata in carica, cessazione o revoca
Il Responsabile dura in carica 2 anni e può essere riconfermato.
In caso di cessazione del ruolo di Responsabile per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione
provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale
federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
La nomina del Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per
gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla
sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto della Associazione. Della revoca e
delle motivazioni è data tempestiva notizia al responsabile Safeguarding della FCI. L'Associazione
provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente capoverso.
Pubblicità della nomina del Responsabile
La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante:
- immediata affissione presso la sede della Associazione e pubblicazione sulla rispettiva
homepage del sito internet e/o pagine social del nominativo e dei recapiti del Responsabile
- comunicazione alla FCI per l’aggiornamento del database federale, secondo le procedure
previste dalla regolamentazione federale.
5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
A fini di quanto precede, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul
senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del
tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di
procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che
danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena
crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una
migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di
allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad
allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,
illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che
favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di
doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o
disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del
corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché
richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi,
lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in
essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e
contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando
un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei
bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico,
educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del
tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti
e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.
6.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
L’obiettivo dell’attività della valutazione dei rischi è di individuare e comprendere i rischi presenti
in seno alla Associazione e comprendere in che misura i presidi di prevenzione e controllo
esistenti siano in grado di presidiare adeguatamente le attività a rischio, implementando poi gli
interventi eventualmente necessari.
In questa prospettiva, l'Associazione ha individuato i seguenti ambiti che potrebbero risultare
esposti a rischio di comportamenti lesivi:
ulteriormente nel mondo dello Sport i valori di parità e non discriminazione così come la tutela
dei minori e il contrasto alla violenza di genere. In particolare l’articolo 16, D.Lgs. 39/2021
(“Decreto dello sport”) ha inteso promuovere un più elevato livello di sensibilità e impegno ai
fini della valorizzazione della parità di genere tra uomo e donna nel contesto di lavoro e della
tutela dei minori, nonché del contrasto a ogni forma di violenza di genere o per ragioni di etnia,
religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale e, in genere, a ogni
forma di discriminazione.
La prima fase ha visto l’intervento degli Enti Affilianti chiamati a emanare apposite “linee
guida” in materia di contrasto alla discriminazione e alla violenza. La FEDERAZIONE
CICLISTICA ITALIANA – FCI - ha adottato con Delibera del CF in data 11/11/2023 le proprie
LINEE GUIDA, con validità quadriennale.
Nella seconda fase, viceversa, sono chiamate a intervenire tutte le società sportive e le
associazioni sportive, sia professionistiche sia dilettantistiche (di seguito, “affiliati”), in
relazione alle quali è stato introdotto l’obbligo di dotarsi di “modelli organizzativi” e “codici di
condotta” a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di
ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. 198/2006 o per ragioni di etnia,
religione, convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale.
In particolare, è previsto che ciascun affiliato debba adottare un proprio “modello
organizzativo” e il connesso “codice di condotta”, tenuto conto degli indirizzi forniti dalle linee
guida emanate dal proprio ente di affiliazione di riferimento, e in ogni caso entro 12 mesi
dall’emanazione di queste ultime.
L’articolo 16, D.Lgs. 39/2021 chiarisce, al comma 4, che laddove l’affiliato già disponga di un
modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (il c.d. “Modello 231”) dovrà integrarne il
contenuto con riguardo ai fini di tutela dei minori e di prevenzione delle discriminazioni nel
contesto sportivo.
Le novità contenute nella Riforma prevedono altresì:
- l’obbligo degli Enti Affilianti di integrare i propri regolamenti introducendo sanzioni disciplinari
per i tesserati che abbiano violato i divieti di discriminazione contenuti nel Codice delle Pari
Opportunità (come ad esempio il divieto di discriminazione nell’accesso al lavoro o per causa
di matrimonio), o che risultino condannati in via definitiva per la commissione di reati a sfondo
sessuale, contro i minori o di propaganda ed istigazione alla discriminazione (come ad
esempio i reati di prostituzione e pornografia minorile, di violenza sessuale, di istigazione a
delinquere per motivi di discriminazione razziale etica e religiosa, ecc.);
- con l’obiettivo di promuovere il corretto e tempestivo adempimento – da parte delle società ed
associazioni sportive - degli obblighi sanciti dalla Riforma dello Sport, il Legislatore ha inoltre
introdotto un meccanismo sanzionatorio; in caso di mancata adozione o integrazione dei
Modelli Organizzativi, difatti, le associazioni e le società sportive saranno soggette alle
procedure disciplinari adottate dagli Enti Affilianti.
- la possibilità per il CONI, così come per gli Enti Affilianti e le società ed associazioni sportive
di costituirsi parte civile nei processi penali pertinenti a carico dei loro tesserati.
In questa prospettiva, le società e le associazioni sportive – sia professionistiche che
dilettantistiche – sono dunque chiamate a dotarsi di appositi Modelli di Organizzazione e
Gestione (MOG) nonchè Codici di Condotta (CC) , da predisporre sulla base delle Linee
Guida (LG) messe a loro disposizione dagli Enti Affilianti.
Gli enti affilianti, anche attraverso i rispettivi responsabili federali delle politiche di
safeguarding e gli uffici delle procure federali, vigilano sull’adozione da parte delle affiliate dei
modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva, sulla relativa conformità alle linee guida
e sul loro rispetto.
1.1 IL SAFEGUARDING OFFICE DELLA F.C.I.
Con la medesima delibera con cui sono state approvate le Linee Guida Il Consiglio Federale
FCI, ha altresì approvato il Regolamento (All. A) che disciplina gli strumenti per la prevenzione
e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni
di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le
ragioni di cui al d.lgs. n. 198 dell’11 aprile 2006 sui tesserati, specie se minori d’età.
Con il predetto Regolamento è stato istituito, quale organo collegiale della Federazione
Ciclistica Italiana, il Safeguarding Office FCI.
Il Safeguarding Office, fermo restando quanto previsto dal Regolamento di Giustizia e oltre ai
diritti specifici già previsti nella regolamentazione federale, è istituito per prevedere un’ampia
tutela al contrasto di qualsiasi pratica discriminatoria, forma di abuso e sopraffazione, in ogni
ambito, inclusi razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, status
sociale, disabilità e prestazioni sportive.
Il Safeguarding Office è il responsabile delle politiche di safeguarding.
In particolare, il Safeguarding Office:
i. vigila sull’adozione e sull’aggiornamento da parte delle Associazioni e delle Società sportive
affiliate dei modelli organizzativi e di controllo dell’attività sportiva e dei codici di condotta,
nonché sulla nomina del responsabile contro gli abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati,
segnalando le violazioni dei predetti obblighi da parte delle Associazioni e delle Società
sportive affiliate al Segretario Generale, nonché all’Ufficio del Procuratore federale per i
provvedimenti di competenza;
ii. adotta le opportune iniziative per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e
discriminazione;
iii. segnala agli organi competenti eventuali condotte rilevanti;
iv. relaziona, con cadenza semestrale, sulle politiche di safeguarding della Federazione
Ciclistica Italiana all’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
v.fornisce ogni informazione e ogni documento eventualmente richiesti dall’Osservatorio
Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding;
vi. svolge ogni altra funzione attribuita dal Consiglio Federale.
Il predetto Regolamento prevede che il Safeguarding Office sia composto da n. 3 membri, tra
cui un Presidente e n. 2 Componenti.
Il Safeguarding Office di FCI è raggiungibile al seguente indirizzo
safeguardingofficefci@federcislismo.it
2.0 DESCRIZIONE DELLA ASSOCIAZIONE
L’Associazione ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e
gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la
preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica.
L’associazione, in particolare, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione del ciclismo attraverso:
● l’organizzazione e la promozione di manifestazioni sportive ciclistiche dilettantistiche,
agonistiche e promozionali, giovanili, amatoriali, paralimpici secondo le norme deliberate
dagli Organi Federali competenti;
● la promozione e la formazione di squadre di corridori ciclisti giovanili, paralimpici, amatoriali
e dilettantistiche per la partecipazione alle gare e manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali, in base ai regolamenti specifici;
● la formazione e l’aggiornamento tecnico-sportivo dei propri atleti e tecnici.
3.0 IL MOGC
3.1 Normativa di riferimento
Decreto Legislativo n. 39 del 28 febbraio 2021 - Art. 16
- Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021 in materia di Sicurezza dei lavoratori sportivi e
dei minori
- Decreto Legislativo 198/2006 Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
- I seguenti articoli del codice penale: ART. 600 BIS Codice Penale ( Prostituzione minorile),
600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione o accesso a materiale pornografico)
600-quater1(Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento
della prostituzione minorile), 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di
discriminazione razziale etnica e religiosa), 604-ter (Circostanza aggravante), 609-bis (Violenza
sessuale), 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-
quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies
(adescamento di minorenni) del codice penale.
- Le Disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI in materia.
- Le Linee Guida FCI
- Le ulteriori disposizioni emanate dall’Ente di affiliazione
Più in generale, ogni ulteriore disposizione necessaria alla prevenzione e al contrasto dei
fenomeni di abuso, violenza e discriminazione, in relazione alle specificità della disciplina
sportiva praticata, alle caratteristiche della singola Affiliata e dei relativi tesserati.
3.2 Adozione ed approvazione del MOGC
Sulla base dei predetti documenti viene redatto dalla A.S.D. Società Ciclistica Fontanafredda
(nel seguito il “ Associazione”) il proprio Modello Organizzativo e di controllo dell’attività sportiva
(MOGC).
Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni
qual volta necessario al fine di recepire le eventuali modifiche e integrazioni delle Linee Guida
FCI, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle
raccomandazioni dell’Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.
Il MOGC deve essere approvato dal Consiglio Direttivo
3.3 Obbiettivi e finalità perseguiti con l'adozione del MOGC
Attraverso l’adozione del MOGC l'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o
discriminazione;
b) la promozione di una cultura e di un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto
dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l’uguaglianza e l’equità, nonché
valorizzino le diversità;
c) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti doveri, obblighi, responsabilità e
tutele;
d) l’individuazione e l’attuazione di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding,
anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di
Safeguarding FCI, che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di
tesserati minori;
e) la gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso,
violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;
f) l’informazione dei tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e
contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle
procedure per la segnalazione degli stessi;
g) la partecipazione del Sodalizio e dei tesserati alle iniziative organizzate dalla FCI nell’ambito
delle politiche di safeguarding adottate;
h) il coinvolgimento proattivo di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo
all’attività sportiva nell’attuazione delle misure, procedure e politiche di safeguarding.
Al fine di dare attuazione alle predette finalità l'Associazione uniforma i propri comportamenti alle
norme di condotta indicate nei successivi paragrafi.
3.4 Ambito di applicazione – Destinatari del MOGC
Il MOGC si applica a chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all’attività del la
Associazione, indipendente dalla disciplina sportiva praticata. L’ambito di applicazione del
MOGC comprende oltre agli associati/tesserati anche tutti coloro che operano per il
conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Associazione, e, pertanto, CHIUNQUE
PARTECIPI CON QUALSIASI FUNZIONE O TITOLO ALL’ATTIVITÀ DEL LA ASSOCIAZIONE
nonché i componenti degli organi direttivi, i soggetti coinvolti nelle funzioni di vigilanza, i
dipendenti, i consulenti esterni e i partner commerciali e/o finanziari.
3.5 Diffusione del MOGC
L' Associazione si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente
documento e del Codice di condotta (All. 1) tra i propri tesserati, i propri soci e i propri volontari
che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell’attività sportiva, alla messa a disposizione di
ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in
ordine ad ogni notizia di violazione delle norme.
Il presente documento è pubblicato sulla homepage del sito della Associazione, o sulle proprie
pagine social, affisso nella sede della medesima nonché comunicato al Safeguarding Office
della FCI all’indirizzo safeguardingofficefci@federcislismo.it
Il presente documento unitamente al codice di condotta ( All. 1) deve essere consegnato a tutti i
collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il
rapporto con l'Associazione
3.6 Definizione della responsabilità
Il MOGC un “atto di emanazione dell’organo dirigente”; è, pertanto, rimessa al CONSIGLIO
DIRETTIVO la responsabilità di approvarlo e recepirlo, mediante apposita delibera, unitamente
al Codice di Condotta in quanto parte integrante del MOGC a cui è allegato ( All.1). E’ altresì
responsabilità del Consiglio direttivo di integrarlo e/o aggiornarlo a seguito di mutamenti
dell’organizzazione o normativi, delle direttive della FCI o delle indicazione del Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni ( DUTY OFFICER) di cui al successivo paragrafo cui è
attribuita anche la responsabilità della verifica del funzionamento del MOGC.
4.0 IL RESPONSABILE CONTRO ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONE
La riforma dello sport (art. 16 del D.lgs. n. 39/2021, commi 1 e 2) ha introdotto un nuovo importante
ruolo: il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni ( nel seguito per brevità
“Responsabile”). Trattasi dunque di una posizione a garanzia della vita all’interno della
Associazione sportiva perché deve prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e
discriminazione sui tesserati e garantire la protezione e l’integrità fisica ai sensi dell’art. 33, co. 6,
d.lgs. 36/21.
Pertanto, allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sugli
associati/tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi,
anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, l'Associazione nomina un Responsabile
contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FCI sia in sede di prima nomina che ad
ogni rinnovo di affiliazione nonché in caso di revoca e sostituzione, inserendola nel sistema
gestionale federale ksport, nell’apposita sezione, secondo le procedure ivi previste.
Ruolo e responsabilità
Il ruolo del Responsabile è quello di prevenire e contrastare ogni forma di abuso e di violenza verso
gli associati/tesserati, in particolar modo i minori, e di proteggere la loro integrità psichica e fisica.
Oltre a ciò, svolge funzioni di vigilanza circa l’adozione e l’aggiornamento del MOGC e del codice di
condotta, nonché di referente per eventuali segnalazioni di condotte rilevanti ai fini delle politiche di
safeguarding, potendo, agli stessi fini, svolgere anche funzioni ispettive e audizioni.
Nello specifico il Responsabile è chiamato a:
• Vigilare sull’effettività del MOGC attuando le procedure di controllo previste e promuovendone la
corretta applicazione;
• Verificare l’efficacia del MOGC nel prevenire i comportamenti illeciti;
• Valutare annualmente l’adeguatezza del MOGC e del codice di condotta eventualmente
sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità
riscontrate;
• formulare all’organo amministrativo della Associazione le proposte di aggiornamento del MOGC del
Codice di condotta;
• Assicurare l’attuazione degli interventi di controllo programmati;
• Segnalare agli organi competenti la notizia di violazione del MOGC;
• Gestire le procedure di segnalazione;
• Segnalare ai Safeguarding Office della FCI eventuali condotte rilevanti e fornire a tale organo ogni
informazione o documentazione richiesta garantendo il recepimento e l’attuazione delle relative
raccomandazioni;
• Effettuare valutazioni annuali delle misure adottate dalla Associazione, eventualmente sviluppando
e attuando sulla base di tale valutazione un piano d’azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
• adottare le opportune iniziative, anche con carattere d’urgenza, per prevenire e contrastare
nell’ambito della Associazione ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa
di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna
• Rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dalla normativa sulla protezione dei dati ( Reg. EU
2016/679 e D.lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018;
Requisiti
Secondo quanto indicato nei Principi e nelle linee guida federali, il Responsabile deve essere:
• autonomo e indipendente, anche rispetto all’organizzazione sociale;
• preparato, e possibilmente dotato di competenze specifiche a livello educativo e psicologico (pur
non richiedendo la normativa requisiti professionali particolari)
• adeguatamente formato e costantemente aggiornato;
• sufficientemente presente nel corso degli allenamenti e delle manifestazioni sportive;
• empatico, dotato di capacità comunicative e in grado di creare un clima collaborativo con allenatori,
istruttori e (soprattutto) ragazzi, finalizzato a creare quel senso di fiducia nei suoi confronti che possa
vincere la normale ritrosia a parlare di argomenti indubbiamente delicati e a denunciare
comportamenti altrettanto se non ancor più delicati;
• dotato di capacità organizzative: dovrà essere capace di monitorare l’applicazione dei meccanismi
previsti nel MOG e di coinvolgere le persone interessate, prevedendo riunioni periodiche di verifica
delle attività esercitate e di adeguamento delle procedure a fronte di eventuali carenze operative.
Il responsabile dovrà possedere i seguenti requisiti:
- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis
(prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale
pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi
discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) ,
609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione
di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
- preferibilmente aver seguito corsi di aggiornamento e/o formazione, ovvero essere in possesso di
titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.
- soggetto di comprovata moralità.
La nomina del Responsabile
Il responsabile sarà nominato dal Consiglio Direttivo
La responsabilità
La natura della responsabilità dipende dalla tipologia di illecito commesso o non impedito.
Può derivare per esempio dal non avere vigilato sufficientemente per impedire un illecito. Se l’abuso
non impedito ha rilevanza meramente sportiva, anche la responsabilità ha rilevo esclusivamente
sportivo, in tal caso alla responsabilità del soggetto nominato può affiancarsi la responsabilità
oggettiva della Associazione
Qualora l’illecito costituisca una fattispecie di reato, il Responsabile andrà incontro a responsabilità
penale ex art. 40, secondo il quale non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire
equivale a cagionarlo. In quest’ultima ipotesi può affiancarsi un obbligo risarcitorio e una
responsabilità per culpa in eligendo a carico della Associazione
Durata in carica, cessazione o revoca
Il Responsabile dura in carica 2 anni e può essere riconfermato.
In caso di cessazione del ruolo di Responsabile per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione
provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale
federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.
La nomina del Responsabile può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per
gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla
sua nomina, con provvedimento motivato dell’organo preposto della Associazione. Della revoca e
delle motivazioni è data tempestiva notizia al responsabile Safeguarding della FCI. L'Associazione
provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente capoverso.
Pubblicità della nomina del Responsabile
La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante:
- immediata affissione presso la sede della Associazione e pubblicazione sulla rispettiva
homepage del sito internet e/o pagine social del nominativo e dei recapiti del Responsabile
- comunicazione alla FCI per l’aggiornamento del database federale, secondo le procedure
previste dalla regolamentazione federale.
5.0 FATTISPECIE DI ABUSO, VIOLENZA E DISCRIMINAZIONE
Le fattispecie di abuso, violenza e discriminazione possono individuarsi in:
a) l’abuso psicologico;
b) l’abuso fisico;
c) la molestia sessuale;
d) l’abuso sessuale;
e) la negligenza;
f) l’incuria;
g) l’abuso di matrice religiosa;
h) il bullismo, il cyberbullismo:
i) i comportamenti discriminatori.
A fini di quanto precede, si intendono:
a) per “abuso psicologico”, qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il
confinamento, la sopraffazione, l’isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul
senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del
tesserato, anche se perpetrato attraverso l’utilizzo di strumenti digitali;
b) per “abuso fisico”, qualunque condotta consumata o tentata (tra cui botte, pugni, percosse,
soffocamento, schiaffi, calci o lancio di oggetti), che sia in grado in senso reale o potenziale di
procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che
danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena
crescita. Tali atti possono anche consistere nell’indurre un tesserato a svolgere (al fine di una
migliore performance sportiva) un’attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di
allenamento inadeguati in base all’età, genere, struttura e capacità fisica oppure forzare ad
allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell’uso improprio, eccessivo,
illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest’ambito rientrano anche quei comportamenti che
favoriscono il consumo di alcool, di sostanze comunque vietate da norme vigenti o le pratiche di
doping;
c) per “molestia sessuale”, qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di
natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o
disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del
corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché
richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi,
lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto
intimidatorio, degradante o umiliante;
d) per “abuso sessuale”, qualsiasi comportamento o condotta avente connotazione sessuale,
senza contatto, o con contatto e considerata non desiderata, o il cui consenso è costretto,
manipolato, non dato o negato. Può consistere anche nel costringere un tesserato a porre in
essere condotte sessuali inappropriate o indesiderate, o nell’osservare il tesserato in condizioni e
contesti non appropriati;
e) per “negligenza”, il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in
ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o
comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando
un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno.
Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei
bisogni fisici e/o psicologici del tesserato;
f) per “incuria”, la mancata soddisfazione delle necessita fondamentali a livello fisico, medico,
educativo ed emotivo;
g) per “abuso di matrice religiosa”, l’impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto
di professare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne in privato o in pubblico il culto
purché non si tratti di riti contrari al buon costume;
h) per “bullismo, cyberbullismo”, qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un
singolo individuo o più soggetti possono mettere in atto, personalmente, attraverso i social
network o altri strumenti di comunicazione, sia in maniera isolata, sia ripetutamente nel corso del
tempo, ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul
tesserato. Possono anche consistere in comportamenti di prevaricazione e sopraffazione ripetuti
e atti ad intimidire o turbare un tesserato che determinano una condizione di disagio, insicurezza,
paura, esclusione o isolamento (tra cui umiliazioni, critiche riguardanti l’aspetto fisico, minacce
verbali, anche in relazione alla performance sportiva, diffusione di notizie infondate, minacce di
ripercussioni fisiche o di danneggiamento di oggetti posseduti dalla vittima).
i) per “comportamenti discriminatori”, qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto
discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status social-economico,
prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.
6.0 VALUTAZIONE DEL RISCHIO E PRESIDI DI PREVENZIONE E CONTROLLO
L’obiettivo dell’attività della valutazione dei rischi è di individuare e comprendere i rischi presenti
in seno alla Associazione e comprendere in che misura i presidi di prevenzione e controllo
esistenti siano in grado di presidiare adeguatamente le attività a rischio, implementando poi gli
interventi eventualmente necessari.
In questa prospettiva, l'Associazione ha individuato i seguenti ambiti che potrebbero risultare
esposti a rischio di comportamenti lesivi:
Con riferimento a quanto precede verranno messe in campo le seguenti ulteriori misure:
a) adozione di adeguati strumenti per incentivare l’adozione e la diffusione di apposite
convenzioni o patti “di corresponsabilità o collaborazione” tra atleti, tecnici, personale di
supporto e coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura
degli atleti;
b) l’adozione di adeguati protocolli al fine di assicurare che i medici sportivi e gli operatori
sanitari che riscontrino i segni e gli indicatori delle lesioni, delle violenze e degli abusi attivino
senza indugio, nel rispetto della disciplina vigente, le procedure di cui al comma successivo,
informandone il Responsabile di cui al successivo punto 3 delle presenti Linee Guida e il
Responsabile federale delle politiche di safeguarding di cui al punto 1.1 delle presenti Linee
Guida;
c) adozione di adeguati protocolli che consentano l’assistenza psicologica o psico-terapeutica ai
tesserati;
d) adozione di adeguate misure per la sensibilizzazione sulla prevenzione dei disturbi alimentari
negli sportivi, con il supporto delle necessarie competenze specialistiche, anche sulla base di
specifiche convenzioni stipulate dall’Ente di affiliazione;
e) adozione di adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati
alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione nonché alla
consapevolezza dei tesserati in ordine a propri diritti, obblighi e tutele;
f) adeguate misure per la diffusione di o l’accesso a materiali informativi finalizzati alla
sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi;
g) somministrazione di un’adeguata informativa ai tesserati o eventualmente a coloro esercitano
la responsabilità genitoriale o i soggetti cui è affidata la cura degli atleti, con riferimento alle
specifiche misure adottate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e
discriminazione in occasione di manifestazioni sportive;
h) adozione di adeguate misure per la diffusione e pubblicizzazione presso i tesserati di ogni
altra politica di safeguarding adottata dalla FCI.
i) adozione di apposite procedure di selezione degli operatori sportivi, anche al fine di garantire
che i candidati siano idonei ad operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con
i tesserati minori, se del caso;
l) effettuazione di verifiche minime, precedenti all’impiego nonché periodiche, nelle procedure di
cui alla lettera precedente e la conservazione della relativa documentazione, nel rispetto della
normativa vigente;
m) emanazioni di disposizioni che disciplinino le incompatibilità e che siano finalizzate a evitare
il cumulo delle funzioni in capo a un unico soggetto nonché, più in generale, a gestire eventuali
conflitti di interesse;
n)disposizioni che assicurino la riservatezza della documentazione o delle informazioni
comunque ricevute o reperite relative a eventuali segnalazioni o denunce di violazione del
Codice.
7.0 CONTRASTODEI COMPORTAMENTI LESIVI E GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
Ai fini del contrasto dei comportamenti lesivi l'Associazione ha predisposto:
- un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi che garantisce tra l’altro
la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse.
Tale sistema di segnalazione previene qualsivoglia forma di vittimizzazione secondaria dei
tesserati che abbiano in buona fede:
i. presentato una denuncia o una segnalazione;
ii. manifestato l’intenzione di presentare una denuncia o una segnalazione;
iii. assistito o sostenuto un altro tesserato nel presentare una denuncia o una
segnalazione;
iv. reso testimonianza o audizione in procedimenti in materia di abusi, violenze o
discriminazioni;
v. intrapreso qualsiasi altra azione o iniziativa relativa o inerente alle politiche di
safeguarding;
un efficace sistema sanzionatorio dei comportamenti lesivi così come delle segnalazioni
manifestamente infondate o effettuate in mala fede nel rispetto del principio di proporzionalità,
tenendo in particolare considerazione la natura e la gravità delle violazioni, il numero di violazioni
ovvero qualsiasi altra circostanza rilevante (quali la minore età, le condizioni o menomazioni
psico-fisiche della vittima), ferme restando le procedure e le sanzioni previste dall’ordinamento
della FCI. Nel sistema sanzionatorio sono previste le fattispecie, le tutele e le sanzioni disciplinari
endoassociative applicabili in caso di violazione, ivi compresa la sospensione cautelare dalle
attività sportive, fermi i provvedimenti degli Organi di giustizia federali;
8.0 PROCEDURA SANZIONATORIA
I soggetti che pongano in essere i comportamenti violativi del MOGC e del Codice di condotta
saranno sottoposti al procedimento sanzionatorio nell’ambito della Associazione, ai sensi delle
norme dello relativo statuto.
Ove la prosecuzione dell’attività nel contesto della Associazione possa arrecare pregiudizio ai
Tesserati e/o alle Tesserate, potrà disporsi la sospensione cautelare dalle attività sportive in
attesa della definizione del procedimento endosocietario/endoassociativo.
Dell’avvio del procedimento sanzionatorio nonché dell’esito dello stesso dovrà essere data
tempestiva notizia al Responsabile del sodalizio e al Safeguarding Office della FCI.
I componenti degli organi e degli uffici della Associazione coinvolti nell’espletamento delle
procedure di cui al presente paragrafo assumono l’onere di riservatezza.
Restano salve le azioni e i provvedimenti del Safeguarding Office della FCI, della Procura
Federale e degli Organi di Giustizia Federali.
9.0 CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIALE PER I LAVORATORI A CONTATTO CON I MINORI
Tutti coloro che nell’ambito della Associazione – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato
– svolgano funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del
certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente (art. 25 bis del D.P.R.
n.313/2002, inserito dall’art. 2 D. Lgs. n. 39/2014, prevede l’obbligo, per il soggetto che intenda
impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie
organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, di richiedere il certificato del
casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli
articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero
l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari
con minori. Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto a una sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro. Il certificato penale richiesto dal datore di
lavoro può ottenersi presso qualunque ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica,
indipendentemente dal luogo di nascita o di residenza della persona che si intende impiegare).
10.0 SELEZIONE DEGLI OPERATORI SPORTIVI
Nella selezione dei candidati per le funzioni di operatori sportivi – tra cui Insegnanti Tecnici,
Accompagnatori, Preparatori atletici, Massaggiatori, Medici sociali – al fine di garantire che
siano idonei a operare nell’ambito delle attività giovanili e in diretto contatto con i Tesserati e le
Tesserate minori, l’organo direttivo della Associazione procederà:
- a un colloquio preliminare con il candidato in merito alle tematiche di safeguarding, alla
presenza anche del Responsabile di cui al paragrafo 4;
- alla verifica presso gli uffici federali, anche per il tramite del Safeguarding Office della FCI,
della sussistenza di precedenti disciplinari, a carico del candidato;
- all’acquisizione obbligatoria delle idonee certificazioni rilasciate da parte delle autorità
competenti relative ai precedenti penali del candidato come indicato al paragrafo 8.0 del
presente documento.
Verifiche periodiche
Almeno una volta per ogni anno sociale successivo a quello in cui è sorto il rapporto con
l’operatore sportivo, il Responsabile nominato dalla Associazione è tenuto ad acquisire, in forma
di autodichiarazione, l’aggiornamento sullo stato dei carichi pendenti penali e disciplinari.
Eventuali dichiarazioni false rese verranno valutate, a ogni effetto, alla stregua della fattispecie di
cui il soggetto sia reso responsabile.
11.0 INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI
Il rappresentante legale e gli operatori sportivi della Associazione direttamente coinvolti
nell’attività con i Tesserati e le Tesserate minori, sono incompatibili con la funzione di
Responsabile di cui al paragrafo 4) del presente documento.
Eventuali confitti di interesse in materia, che non trovino un naturale e tempestivo componimento
nel contesto della Associazione, saranno devoluti, per ogni opportuno provvedimento, al
Safeguarding Office della FCI.
12.0 DOVERI DI SEGNALAZIONE
Tutti i Destinatari del presente documento devono essere vigili nell’identificare situazioni che
possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o
certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al
Responsabile nominato dalla Associazione ed indicato al paragrafo 4) del MOGC nonché al
Safeguarding Office della FCI attraverso l’indirizzo email safeguardingofficefci@federcislismo.it.
La documentazione e le informazioni acquisite nell’ambito delle attività di segnalazione sono
accessibili esclusivamente al Responsabile nominato dalla Associazione e al Safeguarding
Office della FCI.
Il supporto (cartaceo, digitale) contenente il materiale di cui sopra, rimane opportunamente
custodito nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
13.0 ADOZIONE DEL CODICE DI CONDOTTA
L'Associazione approva ed adotta il Codice di Condotta di cui all' All. 1
14.0 RINVIO
Per quanto non previsto nel presente documento si rinvia a tutte le disposizioni vigenti in materia.
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